Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Dopo l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 28 ottobre n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto il seguente:
«Art. 9-sexies.
(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comparto turistico)
1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021.».