Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.
7-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
7-quater. Agli oneri di cui ai commi 7-bis e 7-ter, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.