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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.099.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.099.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga dei contratti di locazione in scadenza)

  1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i contratti di locazione in scadenza nel corso dell'anno 2021 sono prorogati, con l'accordo delle parti, per ulteriori due anni a prescindere che si tratti della prima o della seconda scadenza del contratto, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della medesima legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1986, n. 131. Non si applicano le disposizioni relative all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1986, n. 131, e le relative sanzioni previste all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.