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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.092.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.092.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

  1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 9, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente:

   «3-quinquies. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano»;

   b) all'articolo 12-ter il comma 1 è abrogato.

ident. 3.012.