Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «sui redditi» sono aggiunte le seguenti: «, Irap e altre proroghe»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovunque è indicato: “1° ottobre 2020”, sostituire con: “28 febbraio 2021”.
1-ter. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale a carico dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 novembre 2020, se regolarizzati entro il 31 marzo 2021 non sono soggetti ad applicazione di sanzione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.».