Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Interpretazione in materia di diritto di rivalsa su versamenti contributi previdenziali)
1. Il diritto di rivalsa di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende applicabile ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali titolari dell'impresa diretto coltivatrice e dell'impresa agricola professionale inquadrata come tale ai fini previdenziali.