stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.066.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.066.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sospensione dei termini dei versamenti relativi agli istituti deflativi del contenzioso)

  1. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali scadenti al 30 aprile 2021 delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.