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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.062.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.062.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 6, è sostituito dal seguente: «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2022; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2022. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1o giugno 2021 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.»;

   b) al comma 7, le parole: «7 dicembre 2018», sono sostituite con le seguenti: «7 dicembre 2021»;

   c) al comma 8, le parole: «Entro il 31 maggio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2022»;

   d) il comma 10, è sostituito dal seguente: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2022. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2023.»;

   e) al comma 11, le parole: «il 31 luglio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «il 31 luglio 2022»;

   f) al comma 12, le parole: «entro il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023»;

   g) al comma 13, le parole: «entro il 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;

   h) al comma 16, le parole: «entro il 31 marzo 2019», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2022».

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 8 milioni di euro per l'anno 2023, e 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.