Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2021».