Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Rideterminazione dei termini per l'amministrazione dei mezzi finanziari per il risanamento)
1. All'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 contratte dall'1 gennaio 2018 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206.».