stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.042.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.042.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga del pagamento dei diritti doganali)

  1. I termini per i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 15 novembre e il 31 dicembre 2020 effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
  2. La proroga di cui al comma 1 si applica, su istanza di parte ed esclusivamente laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico, in favore del titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ovvero tra quelli indicati dal comma 3 del medesimo articolo 18.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2.