Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure in materia di spedizionieri doganali e centri di assistenza doganale)
1. Ferme restando le funzioni ed attribuzioni degli spedizionieri doganali iscritti all'albo da almeno tre anni che esercitino l'attività professionale, non vincolati da rapporto di lavoro subordinato e dei centri di assistenza doganale CAD, già riconosciuti dalle legge 22 dicembre 1960, n. 1612, dal decreto del Ministero delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1993, n. 17 e dalla legge 25 luglio 2000, n. 213, agli stessi, su richiesta dell'operatore interessato, vengono delegate dall'amministrazione doganale le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 29, comma 3, del Regolamento UE 2447/2015, nonché le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni previste dal Regolamento UE n. 952/2013 nelle fasi del rilascio, dell'appuramento o della proroga, per regimi doganali, luoghi approvati e esportatori autorizzati.
2. Le attività istruttorie che gli spedizionieri doganali e i centri di assistenza doganale possono effettuare ai sensi del comma precedente dovranno essere asseverate con le modalità previste dall'articolo 21, commi 1 e 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, e possono prevedere controlli documentali e controlli fisici dei luoghi, nonché attività di pre-audit presso le imprese.
3. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1993, n. 17, è soppresso.
4. All'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, dopo le parole: «gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1» sono aggiunte le parole: «nonché i centri di assistenza doganale».