Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensione split payment)
1. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro, le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2021 sono sospese per le prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.