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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.023.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.023.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Imposta municipale propria)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.
  2. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta di cui al comma 1, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.
  3. Qualora il soggetto passivo dell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico ricettiva, il corrispettivo dovuto dall'impresa turistico ricettiva per la disponibilità dell'immobile e/o dell'azienda è ridotto ex lege sino a concorrenza di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 637,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 337,1 milioni di euro corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.