Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915)
1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».
2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in euro 4,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.