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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.019.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.019.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(No-tax area per il Mezzogiorno)

  1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
  2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:

   a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;

   b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.

  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle Regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.
  4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 241 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché a valere sulle risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, secondo quanto disposto dall'articolo 242 del medesimo decreto-legge.
  6. All'articolo 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo del riconoscimento dell'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia».