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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.017.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.017.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia di concessioni di giochi pubblici)

  1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni aventi ad oggetto giochi pubblici da mettere a gara, i termini di indizione delle gare di cui all'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato da ultimo dall'articolo 69 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e di cui all'articolo 1, comma 727, legge 27 dicembre 2019, n. 160 , sono unitariamente prorogati a data non successiva al 31 dicembre 2022.
  2. Ai fini di cui al comma 1, per garantire la continuità del servizio di raccolta a tutela dei connessi interessi di pubblica sicurezza ed erariali:

   a) le concessioni per la raccolta del gioco a distanza con scadenza in data antecedente al 31 dicembre 2022 ed in essere alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, sino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, a fronte della corresponsione, per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensili, moltiplicati per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di aggiudicazione delle nuove concessioni;

   b) la scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b), dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è prorogata sino all'affidamento delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, previa presentazione di adeguata garanzia parametrata alla durata della proroga ed a fronte della corresponsione, per ciascuna concessione, della somma di Euro 16,66, per ciascun apparecchio ex articolo 110, comma 6, lettera a), TULPS, e di Euro 166,66 per ciascun apparecchio ex articolo 110, comma 6, lettera b), TULPS, moltiplicata per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e l'assegnazione delle nuove concessioni. Per i primi dodici mesi della proroga tali somme non sono dovute a titolo di ristoro economico a fronte delle sospensioni del servizio imposte in conseguenza dell'emergenza epidemiologica;

   c) la scadenza delle vigenti concessioni e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati di cui all'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogata sino all'assegnazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, previa presentazione di adeguata garanzia parametrata alla durata della proroga ed a fronte della corresponsione, delle somme annuali di cui al richiamato articolo all'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per i primi dodici mesi della proroga i relativi oneri non sono dovuti a titolo di ristoro economico a fronte delle sospensioni del servizio imposte a fronte dell'emergenza epidemiologici.