Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga delle soglie di rilevanza per le esposizioni bancarie).
1. I termini di applicazione delle soglie di rilevanza di cui al Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione europea sono prorogati al 31 dicembre 2021.
2. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, da richiedere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.