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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.0106.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.0106.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga dei termini in materia di invio e applicazione degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta)

  1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021» sono sostituite da: «tra il 30 settembre 2021 e il 31 gennaio 2022»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021» sono sostituite da: «tra il 30 settembre 2021 e il 31 gennaio 2022»;

   c) al comma 3, le parole: «sono prorogati di un anno» sono sostituite da: «sono prorogati di ventuno mesi»;

   d) al comma 4, le parole: «notificati nel 2021» sono sostituite da: «notificati entro il 31 gennaio 2022».

  2. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite da: «2020 al 30 settembre 2021».
  3. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite da: «30 settembre 2021».
  4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data del 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3.