Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 60 è sostituito dal seguente: «Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni e i presidenti di provincia uscenti per non più di due mandati consecutivi purché ricoprano la carica di consigliere comunale».