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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.63.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
2.63.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. In considerazione dell'attuale situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus da COVID-19, per gli enti locali strutturalmente deficitari cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non siano riusciti a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero la copertura minima dei costi di bilancio, si prevede, per gli anni 2020 e 2021, la proroga dei trattamenti già riconosciuti nell'anno 2019, anche quando questi risultino in stato di dissesto finanziario, come definito all'articolo 244 del medesimo testo unico, per un periodo superiore a 5 anni e comunque inferiore a 7 anni, in deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche e integrazioni.