Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 31 marzo e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 15 maggio. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.