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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.2.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
2.2.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. Al fine di agevolare gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie di cui all'articolo 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, impegnate nell'emergenza sanitaria da COVID-19, i termini non ancora scaduti per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi secondo la programmazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono prorogati di 5 anni.
  4-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 4-bis, le strutture sanitarie che hanno avviato l'adeguamento con le modalità previste all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, possono optare per le modalità di adeguamento per lotti, previste all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della salute sono stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione.