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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.02.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
2.02.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riallocazione degli stanziamenti destinati all'Associazione nazionale vittime civili di guerra)

  1. Al fine di allocare in un unico capitolo gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per l'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra (Anvcg), destinati all'espletamento delle prerogative di rappresentanza e tutela attribuiti dalla legge e al perseguimento degli obiettivi statutari, a decorrere dall'anno 2021, il contributo annuo statale ad essa destinato, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inteso quale contributo statale annuo ordinario ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ammonta ad euro 1.880.000,00 euro.
  2. Conseguentemente, le risorse di cui al comma 1 confluiscono nell'apposito Capitolo 2310 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (Ancvg), a decorrere dall'anno 2021, non figura nel riparto delle risorse di cui al Capitolo 2309 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, nello stato di previsione di cui al comma 2, le variazioni di bilancio occorrenti. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 150.000 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.