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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.010.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
2.010.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga dei termini in materia contabile)

  1. All'articolo 1, comma 899, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021»;

   b) le parole «le regioni a statuto ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2021, 62 milioni di euro per l'anno 2022, 59 milioni di euro per l'anno 2023, 24 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.