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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.86.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
11.86.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai lavoratori di cui all'articolo 1, commi 251 e 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è concessa, in continuità con le prestazioni di cui alle medesime disposizioni, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2021, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. All'indennità di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.