Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 marzo 2021».
9-ter. Le assenze dal servizio di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non sono computabili nel periodo di comporto.
9-quater. Dall'attuazione del comma 9-ter non devono derivare oneri nuovi o maggiori per la finanza pubblica.