Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I termini di cui agli articoli 127 e 128, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono riaperti a tempo indeterminato. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.