Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Al comma 1086, lettera e), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° giugno 2022».
5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 261 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 126, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27.