Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In considerazione delle restrizioni imposte dalla emergenza COVID-19, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è fissato, limitatamente agli aiuti da erogare nell'anno 2021, in sessantacinque giorni.