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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.71.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
10.71.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è sostituito dal seguente:

   «4. Per i vini a DOP è consentito il riferimento a unità geografiche aggiuntive, più piccole della zona di produzione della denominazione, localizzate all'interno della stessa zona di produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 37. Tali unità geografiche devono essere espressamente delimitate e possono corrispondere a comuni frazioni o zone amministrative ovvero ad aree geografiche locali definite. La lista delle unità geografiche aggiuntive e la relativa delimitazione devono essere indicate in allegato ai disciplinari di produzione in un apposito elenco. Tale possibilità non è ammessa nei disciplinari che prevedono una o più sottozone, salvo quelle già riconosciute al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione».