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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.29.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
10.29.

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

  5-bis. Al comma 1086, lettera e), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° giugno 2022».
  5-ter. Per l'attuazione del comma 5-bis è autorizzata la spesa di 261 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si fa fronte, entro il limite massimo di spesa di 261 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2022, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea deibeneficiari e dell'importo del beneficio economico.