Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi».