Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 21, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Visto l'articolo 1 del Regolamento UE 2020/2220 del 23 dicembre 2020, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la scadenza dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 sostenuti dal Fondo europeo agricolo di sviluppo regionale (FEASR), e al fine di favorire la ripresa produttiva del settore agricolo ed agroalimentare delle regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, all'articolo 21, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020, 2021 e 2022».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi del medesimo articolo 21, comma 4, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.