Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Rifinanziamento Fondo antibracconaggio ittico).
1. All'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole: «e 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021,».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.