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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.021.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
10.021.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, in materia di riproduzione animale)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Ai fini del presente decreto, è definito “raccolta dei dati” il rilevamento presso gli allevamenti di qualsiasi performance produttiva, qualità delle produzioni, eventi riproduttivi, condizioni di stabulazione, emissioni nell'ambiente e condizioni sanitarie, previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore. Restano escluse le valutazioni morfologiche.
   2-ter. Ai fini del presente decreto, è definito “prelievo dei campioni” il prelevamento di campioni previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.
   2-quater. Ai fini del presente decreto, è definita “analisi dei campioni” l'analisi di campioni per la determinazione dei parametri previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.
   2-quinquies. Ai fini del presente decreto, sono definiti “elaborazione dei dati” il trattamento e l'elaborazione dei dati secondo le modalità e finalità previste dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.
   2-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato nazionale zootecnico di cui all'articolo 4, comma 4, le definizioni di cui al presente articolo possono essere aggiornate anche al fine di attuare gli orientamenti e le strategie dell'Unione europea in materia di biodiversità, sostenibilità ambientale e neutralità climatica».

  2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In una sezione supplementare del libro genealogico, senza oneri per l'allevatore, sono iscritti gli animali per i quali sia determinabile con certezza l'appartenenza alla razza a seguito della completa implementazione della parte relativa a entrambi i genitori della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute».
  3. All'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le attività inerenti alla raccolta dei dati, al prelievo dei campioni, all'analisi dei campioni e all'elaborazione dei dati, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte sotto la responsabilità e il controllo degli Enti selezionatori. La valutazione morfologica degli animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore. Al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la raccolta dei dati, il prelievo dei campioni, l'analisi dei campioni e l'elaborazione dei dati sono effettuati da soggetti diversi dall'Ente selezionatore»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

   a) avere sottoscritto apposita convenzione con l'Ente selezionatore per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività sugli allevamenti aderenti allo stesso programma genetico: raccolta dei dati, prelievo dei campioni, analisi dei campioni o elaborazione dei dati;

   b) certificazione ICAR – Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine e suine, e Accredia per i dati prodotti dai laboratori di analisi;

   c) sede in Italia, che possa garantire la raccolta dei dati in allevamento nell'intero territorio nazionale in maniera tracciata ed omogenea, e che possa garantire la sicurezza informatica del dato;

   d) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione;

   e) dotazione di un sistema informativo e organizzativo in grado di garantire il flusso dei dati verso la Banca dati unica zootecnica;

   f) personalità giuridica senza fini di lucro;

   g) non essere un Ente selezionatore riconosciuto»;

   c) al comma 3, dopo la parola: «zootecnica» sono inserite le seguenti: «con scopi diversi da quelli di cui al comma 1»;

   d) al comma 4, primo periodo, le parole: «negli allevamenti» sono sostituite dalle seguenti: «prelievo dei campioni, analisi dei campioni ed elaborazione dei dati»;

   e) al comma 6, primo periodo, le parole: «, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le persone incaricate della raccolta dati in allevamento non possono essere riconosciute ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014».

  4. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: «le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica» sono sostituite dalle seguenti: «le linee guida di natura tecnica per le modalità di presentazione, valutazione e svolgimento dei programmi genetici nonché le modalità di istituzione e allocazione della Banca dati unica zootecnica presso la BDN del Ministero della salute».
  5. All'articolo 6 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che godono di piena autonomia e indipendenza»;

    2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) aver presentato un concordato programma genetico articolato;»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «parere preventivo» è inserita la seguente: «vincolante».