Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Rinnovo dello strumento della cambiale agraria)
1. All'articolo 222, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e 100 milioni di euro per l'anno 2021. La sottoscrizione del prestito avviene presso gli uffici degli assessorati regionali dell'agricoltura, che allo scopo utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.