Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Fondo antibracconaggio ittico)
1. All'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole: «per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.