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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.013.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
10.013.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Fondo nazionale per la suinicoltura)

  1. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Al fine di prevenire la diffusione della Peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale nonché per individuare le aree maggiormente a rischio diffusione, gestire e controllare la specie cinghiale (Sus scrofa) ed incrementare il livello di biosicurezza dell'allevamento suino, il fondo di cui al comma 1 viene incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.