Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il personale delle forze armate e di polizia che ha prestato servizio, per almeno 6 anni, in temporanea aggregazione presso una caserma, diversa da quella di definitiva assegnazione, in ragione dell'espletamento di un mandato elettorale ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha diritto, a domanda ed in presenza di posti disponibili, ad essere integrato nell'organico della medesima.