Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di gruppi societari il costo annuale sostenuto di riferimento è da considerarsi quello complessivo di gruppo. Entro detto limite il compenso degli amministratori può essere attribuito alle singole società facenti parte il gruppo».