Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Al fine di garantire la piena efficienza della pubbliche amministrazioni per fare fronte alla situazione di crisi prodotta dalla pandemia da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 i soggetti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 125, in deroga a quanto disposto dal medesimo comma, possono conferire a lavoratori pubblici e privati, già collocati in quiescenza, incarichi di consulenza non dirigenziali o direttivi, a tempo determinato, anche retribuiti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.