Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di maturare il requisito di anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, rileva l'attività di lavoro prestata degli operatori socio-sanitari, nonché dai medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione per tutta la durata dello stato di emergenza.