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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.38.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
1.38.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 22, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «16-bis. Nei limiti delle misure previste dal nuovo Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non concorrono alla definizione del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i proventi contravvenzionali di cui agli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del citato decreto legislativo n. 285, 30 aprile 1992, svolti dalla polizia locale».