Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il personale delle forze armate che ha prestato servizio, per almeno 10 anni, in temporanea aggregazione presso una caserma, diversa da quella di definitiva assegnazione, in ragione dell'espletamento di un mandato elettorale ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha diritto, in presenza di posti disponibili, ad essere integrato, previa richiesta, nell'organico della medesima.