Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Fermo restando quanto disposto dalla direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 emanata dal Ministero per la pubblica amministrazione, è consentito lo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di personale del trasporto pubblico locale ove necessarie a consentire il rispetto da parte delle rispettive aziende di un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.