Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Fermo restando quanto disposto dalla direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 emanata dal Ministero per la pubblica amministrazione è consentito lo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, del Dipartimento della Protezione Civile, del Trasporto pubblico locale nonché lo svolgimento degli esami di stato e di abilitazione alla professione di medico-chirurgo.