Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. L'articolo 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:
Art. 27.
(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)
1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, in deroga all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione con collegamento da remoto, da svolgersi, salvo quanto previsto nel presente articolo, secondo le modalità di cui all'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136 e le regole tecnico operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui al provvedimento del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno cinque giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. In tutti i casi in cui sia stata richiesta la discussione da remoto, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria comunica alle parti, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al primo periodo, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la discussione con collegamento da remoto nel rispetto dei medesimi termini. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione del collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito al collegamento da remoto di cui al presente articolo si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario. Nel caso in cui sia stata richiesta la discussione con collegamento da remoto ai sensi del primo periodo e non sia possibile procedervi, la controversia è rinviata a nuovo ruolo.
2. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata. I componenti dei collegi giudicanti che abbiano richiesto l'esonero di cui al periodo precedente, partecipano alle udienze o camere di consiglio da svolgersi con collegamento da remoto ai sensi del comma 1, utilizzando le regole tecnico operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui al provvedimento del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020.