Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Il termine relativo al rilascio di autorizzazioni amministrative, scaduto nel periodo compreso tra il 10 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 aprile 2021. Il mancato rilascio delle suddette autorizzazioni nel citato periodo non costituisce motivo per l'esercizio del diritto di recesso dai contratti qualora sia stato causato da ragioni dipendenti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.