Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano in quanto compatibili anche alle giurisdizioni speciali ivi non contemplate.